Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E’ istituita l’associazione culturale, senza fine di lucro, denominata “Mezzogiorno Futuro – Istituto di ricerche socio-economiche per lo sviluppo del Mezzogiorno”, indicata anche con l’acronimo “Asmef-Ismer”.

Essa è retta dalle norme del presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia di associazioni.

L’associazione ha sede legale in Roma alla piazza F. De Lucia, 20 e può svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale ed in particolare nell’Italia Meridionale.

Art. 2

Scopi e attività

L’Associazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi attività di lucro, persegue esclusivamente gli scopi di:

a) difendere l’identità del Mezzogiorno e tutelarne gli interessi ai fini dello sviluppo economico e sociale, interagendo a tal fine con istituzioni internazionali, istituzioni europee e statali, enti, istituzioni economiche, culturali e scientifiche, associazioni e cittadini;

b) promuovere studi e ricerche, tese al recupero del patrimonio sociale, morale, economico del Mezzogiorno al fine del suo rilancio, anche attraverso la elaborazione di analisi, progetti e proposte finalizzate a tale scopo;

c) stimolare il dibattito sui temi del Mezzogiorno, la formazione e l’aggiornamento dei dati economico-industriali dello sviluppo meridionale, nonché del settore della cultura, in campo turistico, artistico, archeologico, umanistico e storico del Mezzogiorno. Il tutto al fine, anche, di promuovere attorno alle iniziative dell’Associazione, il massimo delle solidarietà possibili da parte di Enti pubblici, Istituzioni private e pubblica opinione;

d) contribuire alla crescita ed alla formazione di una classe dirigente, anche politica, meridionale, in grado di decisioni rapide e capace di assumersi compiti e responsabilità che vadano anche al di fuori dei confini del proprio territorio.

L’Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per istituzioni,enti, associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con i suoi scopi.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non tassativo, l’Associazione svolgerà le seguenti attività:

1) culturale, consistente in: programmazione e organizzazione di dibattiti su argomenti attinenti il proprio scopo sociale; mostre, documentari e tutto quanto possa tornare utile alla promozione del Mezzogiorno e delle finalità perseguite dalla Associazione;

2) aggregativa: incontri, manifestazioni fra i soci in occasioni di particolari ricorrenze collegabili alla propria attività;

3) formativa: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolar modo nelle discipline riconducibili alle materie economico-sociali e più in generale attinenti alle proprie finalità; costituzioni di comitati o gruppi di studio e ricerca;

4) editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari o di elaborazione dati sulla situazione meridionale, nonché di risultati di inchieste, indagini e ricerche effettuate dall’Associazione stessa, attraverso i propri rappresentanti. Per ridurre al minimo i costi per le sue pubblicazioni, l’Associazione potrà eventualmente avvalersi del contributo di inserzionisti pubblicitari;

5) promozionale: premi culturali e scientifici, borse di studio, viaggi e stages.

L’Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività lecita ed inerente ai propri scopi.

Art.3

Durata, scioglimento

La durata dell’associazione è stabilita in trent’anni dalla sua fondazione ed è, comunque, collegata alla realizzazione e al raggiungimento degli scopi associativi.

L’associazione potrà sciogliersi anche anticipatamente per mancanza di associati o per impossibilità di realizzazione dei fini associativi. In tali casi il Presidente o il socio residuo potrà compiere tutti gli atti previsti dalla legge per lo sciolglimento.

In ogni caso di estinzione dell’associazione, i beni residui, dopo l’esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad istituti di beneficenza per essere utilizzati in conformità dei fini dell’Associazione.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione potrà essere costituito da:

a) i beni immobili, i valori mobiliari, che diverranno proprietà dell’associazione,

b) le quote associative annuali o altre somme conferite dai soci;

c) le donazioni, i lasciti, i contributi ed ogni altra liberalità che vengano espressamente destinate al patrimonio dell’associazione, salvo le autorizzazioni di legge, da privati, associazioni, persone giuridiche private o enti pubblici;

d) le somme prelevate dagli introiti dell’associazione, che il consiglio d’amministrazione delibererà eventualmente di destinare ad incremento del patrimonio;

e) eventuali ricavi netti dalla vendita di pubblicazioni, progetti, iniziative, ecc..

L’Associazione potrà, altresì, ricevere, dai soggetti elencati nel punto c), contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione o specificatamente rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali.

Art. 5

Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

1) Assemblea dei Soci;

2) Consiglio d’Amministrazione;

3) Consiglio dei Benemeriti;

4) Presidente e vice presidenti del Consiglio d’Amministrazione;

5) Segretario Generale;

6) Collegio dei Revisori dei conti;

7) Comitati consultivi.

Art. 6

Soci ed Assemblea dei Soci

Possono essere soci fondatori, benemeriti ed ordinari le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’associazione, nonché amministrazioni pubbliche, aziende, istituti statali, regioni, province, comuni e loro consorzi, imprese in forma sociale o individuale. Le regioni meridionali a loro richiesta sono ammesse di diritto.

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Criteri per l’accettazione di nuovi soci ordinari

Alla luce delle caratteristiche e degli obiettivi che si prefigge di raggiungere l’Asmef, con la collaborazione ed in sinergia unitaria con l’Ismer, l’accettazione di nuovi soci ordinari è subordinata al possesso da parte del richiedente di preparazione professionali specifiche: esperti di questioni meridionali, di problematiche del trasporto, economisti, giuristi, urbanisti, esperti di informatica e new economy, collegate con gli obiettivi che l’Asmef-Ismer intende perseguire.

In ogni caso la partecipazione all’associazione, in qualità di soci ordinari, è incompatibile con:

1) con l’incarico di parlamentare europeo o nazionale;

2) con l’incarico di consigliere regionale e provinciale;

3) con l’incarico di dirigente di partito, sindacati, associazioni di categoria, ecc..

Questi, però, qualora si trovassero nelle condizioni previste dall’art. 8 del presente statuto, possono essere iscritti fra i componenti del Consiglio dei Benemeriti.

Il socio ordinario che intendesse partecipare a competizioni politiche sarà libero di farlo, fermo restando che se eletto dovrà poi provvedere a rassegnare le dimissioni dall’associazione.

I soci hanno diritto di recesso in qualsiasi momento, da esercitare con lettera raccomandata.

L’associazione ha nell’assemblea dei soci il suo organo sovrano.

L’assemblea dei soci è composta dai soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, nonché dai soci ordinari che aderiranno successivamente, la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio d’Amministrazione con delibera espressa a maggioranza dei 2/3.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o in caso di assenza o impedimento da un vicepresidente all’uopo delegato.

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio d’Amministrazione;

b) eleggere i membri del Consiglio d’amministrazione;

c) deliberare sulle richieste di adesione di nuovi soci ordinari;

d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei diversi settori di competenza;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

g) deliberare sul trasferimento della sede sociale;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d’Amministrazione;

L’assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’associazione.

L’assemblea dei soci può essere altresì convocata per deliberare su ogni altra questione che il Consiglio d’Amministrazione riterrà di sottoporle.

L’assemblea dei soci viene convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio dell’Italia meridionale, dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione ovvero in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente all’uopo delegato, con comunicazione scritta agli aventi diritto a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione.

La comunicazione dovrà contenere, oltre l’ordine del giorno, la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, tanto in prima, quanto in seconda convocazione.

L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione ovvero, in caso di assenza o d’impedimento, dal vice presidente delegato.

Essa elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti in apposito libro dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola riunione, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.

In prima convocazione, l’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci fondatori che dispongono di almeno due quinti dei voti.

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori.

E’ ammesso il voto per delega da conferirsi per iscritto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L’Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Art. 7

Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio d’amministrazione è composto da un numero di consiglieri compreso fra 7 e 9, eletti dall’assemblea con le modalità seguenti:

a) i soci fondatori, senza alcuna formalità, eleggono quattro consiglieri nelle persone dei soci fondatori,

b) i soci ordinari, dal canto loro, eleggono i restanti consiglieri d’Amministrazione, che possono essere fondatori, ordinari ed eventualmente anche non soci;

c) il presidente del Consiglio dei Benemeriti

Al Consiglio d’Amministrazione spettano tutti i poteri e le facoltà occorrenti al raggiungimento degli scopi dell’associazione ed in particolare:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività sociale per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea dei soci;

b) la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio e di ogni altro provento dell’associazione;

c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea dei soci, secondo le proposte della presidenza;

d) eleggere il presidente, i vicepresidenti fino a un massimo di due ed il segretario generale;

e) attribuire la qualità di nuovi soci fondatori agli aderenti che si siano particolarmente distinti per attività sociali e culturali per la crescita socio-economica del Mezzogiorno e lo sviluppo dell’Associazione stessa;

f) deliberare l’eventuale espulsione di quei soci il cui comportamento dovesse essere incompatibile con lo spirito dell’Associazione; nonché prendere atto del recesso di soci;

g) la individuazione delle concrete modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione;

h) deliberare sull’adesione e partecipazione nel Consiglio dei Benemeriti dell’Associazione da parte di Enti ed Istituzioni pubbliche e private che finanzino e mostrino interesse alla valorizzazione dell’Associazione;

i) esprimere parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;

j) decidere sugli investimenti patrimoniali;

k) stabilire accordi e convenzioni con Banche ed Istituti Finanziari

I componenti il Consiglio d’Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora taluno di loro venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio d’Amministrazione provvederà a completarsi per cooptazione, con le modalità di cui al primo comma, lettere a) e b) e, ricorrendo la necessità, a designare il Vice-presidente; i sostituti resteranno in carica fino alla successiva riunione dell’Assemblea dei soci.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d’Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti e con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-presidente all’uopo delegato.

Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce presso la sede dell’Associazione o presso altro luogo, purché in territorio nazionale, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, mediante comunicazione di posta elettronica a ciascun consigliere almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.

I membri del Consiglio d’Amministrazione possono assistere alle riunioni dell’Assemblea dei soci.

In caso di particolare urgenza il Consiglio d’Amministrazione può essere convocato per posta elettronica due giorni prima della riunione.

La seduta e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto per approvazione dal Presidente e dal Segretario.

Per l’esecuzione di mansioni di sua competenza il Consiglio potrà rilasciare procura ad uno o più dei suoi membri; per l’esecuzione di determinati atti esso potrà dare mandato e procure anche ad estranei.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio e, salvo loro rinunzia, ad un compenso da definire all’atto della nomina.

Art. 8

Consiglio dei Benemeriti

Il Consiglio dei Benemeriti è composto dalle persone fisiche o giuridiche che, per aver svolto attività a favore dell’associazione o per aver contribuito finanziariamente con una quota annua di almeno 3.000 euro, alle sue esigenze, hanno partecipato alla sua valorizzazione.

Il Consiglio dei Benemeriti svolgerà una funzione consultiva, fornendo al Consiglio d’Amministrazione indicazioni e suggerimenti per l’articolazione, lo sviluppo e la divulgazione delle attività che l’Associazione intende realizzare.

Il Consiglio eleggerà fra i suoi componenti, a maggioranza, il proprio presidente, che li rappresenterà nel Consiglio d’Amministrazione.

Art. 9

Presidente e VicePresidenti

Al Presidente è affidata la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, il vice-presidente ha la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione o di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

Il Presidente presiede l’Assemblea generale dei soci e convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci , resta in carica per un triennio e può essere rieletto.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione, riceve deleghe operative specifiche dal Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 10

Segretario Generale

Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio d’Amministrazione, dura in carica per un triennio e può essere riconfermato.

Egli collabora con il Presidente e ne controfirma gli atti, e con i Vice-presidenti per l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Amministrazione; coordina e controlla le attività istituzionali dell’Associazione; svolge tutti gli altri compiti a lui delegati dal presente Statuto.

Dalla segreteria generale sono conservati i registri delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea generale ed i pareri espressi dai comitati tecnici consultivi.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono nominati dall’Assemblea dei Soci che provvede anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori effettivi, gli subentrerà il supplente più anziano d’età.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione e di Segretario Generale, nonché con ogni altro incarico conferito dall’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria; esprime, mediante apposite relazioni, il suo parere sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio del Benemeriti.

Art. 12

Comitati consultivi

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà istituire Comitati Consultivi, i cui componenti saranno scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività dell’associazione, così come indicati nel precedente art. 2.

I Comitati consultivi, su richiesta del Presidente, forniscono al Consiglio di Amministrazione, indicazioni e suggerimenti per l’articolazione, lo sviluppo e la divulgazione delle attività dell’Associazione.

Art. 13

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni di leggi ed in particolari le norme contenute nel Codice Civile e nelle relative disposizione di attuazione.

Art. 15

Norma transitoria

In assenza di soci ordinari, per i primi due mandati triennali, l’elezione del Consiglio di amministrazione è demandata ai soli soci fondatori.

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